Responsabile: Co-Responsabile: avvocato Alessandro Marrese avvocato Eluisa Monteforte
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Equa Riparazione ex legge Pinto
"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, n condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata". (Art. 111, comma 2, Cost.)
Lo studio dedica particolare attenzione anche alle problematiche inerenti alla giusta durata dei processi, promuovendo - nei casi ora previsti dalla c.d. Legge Pinto - i ricorsi dinanzi alle Corti di Appello territorialmente competenti. Per una valutazione preventiva della sussistenza dei presupposti per la proposizione di una domanda giudiziale ex Lege Pinto è possibile utilizzare il modulo per le consulenze on line e richiedere un parere preliminare fornendo i dati necessari alla ricostruzione delle vicende processuali relative ai giudizi la cui durata si ritiene irragionevole ed ogni indicazione utile alla individuazione delle ragioni del ritardo.
Il diritto all'equa riparazione
La c.d. Legge Pinto L’art. 2 della legge, che traduce in norme di diritto positivo interno alcuni principi consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, stabilisce al 2° comma i criteri da seguire nella verifica dell’eventuale durata non ragionevole del processo, imponendo di considerare “la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a collaborarvi”.
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