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A norma del successivo art. 3, il Giudice, nel determinare la riparazione, deve tener conto del solo danno riferibile al periodo eccedente il termine "ragionevole". Il danno non patrimoniale e riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.

il concetto di termine ragionevole deve essere inteso in senso diverso da quello di tempo strettamente necessario per la trattazione della causa e va altresi considerato in concreto, con riferimento, cioè, alla singola fattispecie procedimentale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 secondo comma della legge n. 89 del 2001, avuto riferimento ai parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, le cui sentenze in tema di interpretazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata in Italia con legge n. 848 del 1955), pur non avendo efficacia immediatamente vincolante per il giudice italiano, costituiscono, nondimeno, per questi, la prima e più importante guida ermeneutica.

La Corte europea ha ritenuto che "un importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno di durata possa costituire una base di partenza per il calcolo da seguire al fine di valutare il danno morale.

 

 

Procedimento e termini
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

 

Per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende il momento in cui si consegue il fine al quale il singolo procedimento è deputato, ovvero, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, e, in riferimento al procedimento di esecuzione, il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione.

 

 

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