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  avvocato Alessandro Marrese                                                                      avvocato Eluisa Monteforte

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   Risarcimento danni da sinistro stradale provocato da ignoti.

Lo studio legale Marrese, presta particolare attenzione a tutti coloro che sono rimasti vittima della strada, attivandosi, nelle sedi opportune, affinchè costoro ottengano il giusto risarcimento dei danni subiti.

 

Particolarità dell’azione nei confronti del Fondo di Garanzia

 

L’art. 19 lett. a) della legge 990/69 dispone che il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, o dei natanti, per i quali a norma della detta legge vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, sia effettuato dal Fondo di garanzia e per esso da una Compagnia di assicurazioni all’uopo designata. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della impresa designata come sopra.

L’azione giudiziaria è un’ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale e ad essa sono applicabili tutte le comuni norme e procedure tipiche. Può presentare qualche spunto di riflessione il problema della prova del fatto e della responsabilità del conducente.

Per definizione, infatti, ci si trova dinanzi ad un veicolo e ad un conducente non identificati. Non saranno esperibili, pertanto, gli strumenti dell’interrogatorio formale e il tentativo di conciliazione ed anche l’accertamento in concreto di quanto accaduto potrà presentare qualche difficoltà.

Potranno essere escussi testimoni oculari sul fatto: qualora essi possano riferire dati utili alla identificazione del trasgressore, potrà venir meno la legittimazione passiva della Compagnia designata. Sarà di estrema utilità il rapporto redatto dall’autorità eventualmente intervenuta in luogo, poiché esso solitamente contiene rilievi oggettivi sullo stato e condizione dei luoghi, nonché rilevamenti di tracce lasciate dai veicoli, utili alla ricostruzione dinamica dell’accaduto.

Le dichiarazioni della parte lesa potranno essere valutate criticamente, in relazione ai rilievi oggettivi, ai fini della valutazione di coerenza e di compatibilità della versione fornita dalla parte con i danni arrecati ai veicoli e le lesioni subite dalle persone.

Vi è da osservare principalmente che la valutazione degli elementi di prova si presenta, in questi casi, molto più difficile ed obbliga il Giudice ad un esame più complesso e più rigoroso. Si tratta, infatti, di attribuire responsabilità ad un soggetto ignoto, dalla quale discendono, peraltro, conseguenze importanti.

 

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