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---continua

 

 

Sul problema si segnalano due interessanti pronunce della Cassazione.

 

Cassazione civile, sezione III, 21 marzo 1995, n. 3237:

“…..la normativa di cui all'art. 19 L. 990/69, che ha previsto la costituzione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nato dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nel succitato articolo - fra cui quelle da sinistro causato da veicolo, soggetto all'obbligo assicurativo e non identificato - si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità.

Sicché l'obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c.- (omissis)

Ed invero, in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada ha natura risarcitoria, essendo l'intervento del detto Fondo correlato, al pari della obbligazione diretta dell'assicuratore verso il danneggiato, alla responsabilità altrui, e la relativa azione del danneggiato è proponibile tanto per il risarcimento del danno patrimoniale che di quello morale (cfr. Cass. 6672-87)”.

 

Cassazione civile, sezione III, 1 agosto 2001, n. 10484:

“………nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 non sostituisce, ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. Essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante.

Tale conclusione si ricava sia dall'inquadramento nella legge n. 990/1969 delle norme sull'istituzione del Fondo di garanzia delle vittime della strada tra quelle che regolano il risarcimento del danno da responsabilità del conducente del veicolo assicurato e non in un capo autonomo che regoli un sistema generalizzato di tutela assicurativo, sia dalla circostanza che la responsabilità del Fondo per sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati è limitata ai soli danni che comportino la morte o la grave invalidità permanente.

Conseguentemente, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art.19, primo comma lett. a), della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto”.

(In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 17 luglio 2001 n. 9662 e Cass. 25 luglio 1995 n. 8086).

 

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