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Responsabile: Co-Responsabile: avvocato Alessandro Marrese avvocato Eluisa Monteforte
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Dovendo fare ricorso a presunzioni, che nella situazione proposta devono considerarsi gravi, precise e concordanti con le prove documentali agli atti, si dovrà dare principale rilievo (a titolo esemplificativo) ai seguenti possibili dati:
Elementi riferiti al Danneggiato
Elementi riferiti ai luoghi
Elementi di cui al rapporto
Particolare attenzione andrà dedicata all’esame critico della condotta di guida posta in essere dal conducente danneggiato, così come dallo stesso riferita, nonché alla compatibilità dei danni al veicolo con la dinamica esposta. Potrà essere necessario accertare l’inoltro della notitia criminis alla Procura della Repubblica, da parte dell’autorità verbalizzante, e l’esito dell’eventuale procedimento. L’onere della prova incombe sempre su colui che agisce, che non potrà invocare un affievolimento di detto suo onere, pur potendosi ricorrere a presunzioni; va osservato, tuttavia, che la norma di cui all’art. 2054 C.C. non è il punto di partenza dell’accertamento della responsabilità di un sinistro stradale. La norma, infatti, è di tipo sussidiario e non esonera l’attore dall’allegare e provare i fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno. Anche nel caso di azione promossa nei confronti della Compagnia designata dal Fondo di Garanzia, pertanto, l’accertamento della responsabilità dovrà fondarsi su elementi certi di giudizio sul fatto e sul nesso di causalità fra illecito e danno arrecato; la circostanza di un danneggiato costretto ad agire verso ignoti non deve essere interpretata quale situazione giudiziaria di favore, nella quale l’onere della prova resti affievolito ed il risarcimento debba comunque essere garantito. Per qualsiasi chiarimento, telefonare allo 0823.658305 o inviare una mail a info@studiolegalemarrese.it
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